Policy reclami

Policy Reclami

La SGR tratta come reclamo tutte le comunicazioni scritte degli investitori dei propri fondi inviate tramite posta raccomandata all’indirizzo della sede legale della SGR ovvero inviate all’indirizzo PEC endekasgrspa@pec.it con le quali è richiesta un’azione correttiva a fronte di potenziali pregiudizi economici o eventuali inefficienze, carenze o criticità riscontrate nello svolgimento delle attività correlate al servizio di gestione collettiva del risparmio prestato dalla SGR e/o alla commercializzazione di OICR propri.

I reclami inviati alla SGR devono contenere:

  • i dati anagrafici dell’investitore o del debitore;
  • la posizione dell’investitore o del debitore a cui si riferisce il reclamo con una sintetica descrizione dei fatti contestati e le cause del reclamo;
  • eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.
  • La Funzione Commerciale riceve e verifica anche con il supporto della Funzione Unica di controllo se la contestazione possa essere classificata come “reclamo”; in caso positivo inoltra a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo e-mail (qualora il reclamo sia pervenuto tramite questo mezzo ovvero laddove sia espressamente richiesto nel reclamo stesso), entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione, una comunicazione all’investitore o al debitore o al potenziale investitore o debitore nella quale viene dato atto (i) della ricezione del reclamo e (ii) che il medesimo reclamo verrà trattato dalla SGR secondo la propria policy e riscontrato entro 60 giorni dalla ricezione.

    La Funzione Commerciale svolge quindi gli opportuni approfondimenti per chiarire la dinamica dei fatti esposti nel reclamo, raccogliendo informazioni e chiarimenti dalle Direzioni e Funzioni aziendali interessate e, eventualmente, anche domandando all’investitore o al debitore stesso, per iscritto, informazioni aggiuntive; al termine dell’istruttoria la predetta Funzione comunicherà gli esiti al reclamante entro i termini sopra richiamati.

    La Funzione Unica di Controllo verifica la regolarità del processo e l’accuratezza delle informazioni raccolte ed elaborate dalla Funzione Commerciale, fornendo eventuale supporto nell’applicazione della normativa di volta in volta applicabile.

    Gli investitori dei fondi della SGR possono inoltre ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, a condizione che:

    • sulla controversia non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale;
    • sia già stato presentato reclamo all’intermediario ovvero l’intermediario non abbia dato riscontro nel termine di 60 giorni. Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario

    Possono ricorrere all'ACF gli investitori al dettaglio, ovvero coloro che non rientrano tra le controparti qualificate ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, lett. d), e tra i clienti professionali di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF. Sono esclusi, quindi, gli investitori che possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, come banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali e imprese di grandi dimensioni.

    Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile.

    Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito web dell'ACF all'indirizzo https://www.acf.consob.it